Leggi del Reportage

Leggi & Reportage

I ritratti autorizzati non saranno ceduti ad altri per fini economici senza l’autorizzazione scritta della persona stessa.
Se la persona ritratta è minorenne, non può essere pubblicata senza il consenso scritto dei genitori.

Le mie foto hanno un fine artistico, perciò in base al D.L.196/2003 art.136 lettera “c” non è richiesta l’autorizzazione per la pubblicazione, ma se qualcuno desidera che le foto che lo riguardano direttamente (sia ritratto o altro) non vengano esposte nel sito, me lo può comunicare e le toglierò.

Se la foto rientra nel cosiddetto “foto al volo” o “foto rubata” è considerata artistica. Vedi artt. 97 e 136 lettera “c”.

Leggi del reportage in generale

Forse i nostri legislatori nella stesura della legge non hanno voluto penalizzare il reportage e la fotografia “street” intesi quali manifestazioni artistiche.

Guardando la legge sulla “privacy” (decreto legislativo 196/2003) mi pare che la soluzione stia nell’ art. 136.

In pratica, i punti a), b) e c) non sono tenuti a rispettare la privacy della persona ritratta.

Art. 136: Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità.

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli artt. 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

Pubblicare un ritratto

La legge completa è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 e successive modifiche).

Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 10
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Facciamo un’es: se si fotografa il Colosseo e fra i turisti – che non sono di certo oggetto d’interesse della foto e che non influiscono sul contenuto dell’immagine – c’è una persona che si mette le dita nel naso…beh, allora è meglio non pubblicare quella foto.

Art. 93
2/a Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

3/a Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

4/a È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salvo le disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Quindi, nessuna norma vieta questa attività; è perfettamente lecito fotografare una persona sia in luogo pubblico o privato purché rientri negli artt. 10, 97 e 136.

Inoltre, La Cassazione civile sez. III 13 aprile 2007 n. 8838 ha stabilito che “…la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari…”

In pratica, solo per pubblica informazione, ma non per fini pubblicitari, cioè: sfruttare l’immagine a vantaggio personale senza il consenso dell’interessato.

Ma come la mettiamo se vogliamo pubblicare una vecchia foto di un bimbo che ora è maggiorenne ed irriconoscibile? Vale la stessa regola della privacy, perché lui potrebbe averne una copia e dimostrare con fatti e testimonianze che era proprio lui…perciò devi farti rilasciare da lui, ora maggiorenne, il consenso scritto per la pubblicazione di quella sua vecchia foto e, in caso tu l’avessi già pubblicata precedentemente col consenso dei genitori (visto che al tempo era minorenne), lui ora ha il diritto di revoca quindi può farla togliere.

Responsabilità
Anche se le informazioni sulle leggi del reportage presenti in questo sito sono state controllate attentamente, decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori, informazioni non aggiornate o imprecisioni presenti.

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